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13.09.2009 in Ticino Management - keywords: opinione, fiscalista, internazionale

Lo Scudo (Trappola!) fiscale

La terza edizione dello Scudo fiscale in Italia nasconde dei rischi importanti per il contribuente.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4.8.2009, è stato pubblicato il testo del D.L. n. 78 del 1.7.2009, coordinato con la legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009, che agli articoli 12, 13 e 13-bis introduce una serie di importanti riforme ad alcune norme di diritto tributario internazionale italiano riguardanti i paradisi fiscali ed il loro utilizzo da parte dei contribuenti italiani. Ma è soprattutto l’articolo 13-bis che merita una speciale attenzione poiché ripropone, dopo quasi 7 anni, una nuova edizione del condono fiscale per i patrimoni detenuti all’estero e mai dichiarati in Italia. Nonostante il nome mediatico del provvedimento - il cosiddetto ‘Scudo-ter’ - sia simile a quello dei due precedenti, si tratta in realtà di una disposizione profondamente diversa sia nella struttura che nelle conseguenze pratiche. Questa rielaborazione è stata necessaria soprattutto per tenere conto delle indicazioni dell’Unione europea e di una serie di normative introdotte in questi ultimi anni.

La prima fondamentale differenza fra lo Scudo-ter e i precedenti è che si tratta di un’imposta straordinaria su attività finanziarie e patrimoniali applicata su un rendimento lordo presunto del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione (che definiremo meglio nel seguito), senza possibilità di scomputo di eventuali perdite, ritenute e crediti, all’aliquota sintetica del 50% comprensiva di interessi e sanzioni. In totale fa un 5% forfettario che non deve essere però confuso con il 2,5% del primo Scudo del 2001, che si applicava genericamente all’importo delle attività finanziarie dichiarate. Anche se per la maggior parte dei contribuenti l’idea di massima sarà che il costo è il doppio, in realtà nel primo caso avevamo un’imposta di natura patrimoniale, mentre qui si ammette chiaramente che si è evaso non solo a degli obblighi dichiarativi delle consistenze estere, ma soprattutto dei redditi da esse prodotte, mentre 7 anni fa non si faceva alcuna presunzione di fruttuosità. In realtà, se un contribuente avesse un accertamento in corso iniziato prima del 1° luglio 2009, per mancata dichiarazione di capitali all’estero, con la vecchia norma pagherebbe alla fine, con multe sanzioni e tutto, molto meno del 5% grazie ad una serie di meccanismi di recupero delle perdite e di scomputo delle ritenute oltre ai crediti dovuti e ad una serie di sconti fiscali dovuti a vari meccanismi di adesione all’accertamento (il caso di Valentino Rossi è emblematico, poiché su 112.000.000 euro di evasione contestata, ne ha versati appena 18.810.000).

Per evitare una simile problematica (non faccio lo scudo ma aspetto che mi scoprano!) il legislatore italiano si è ben premurato (all’articolo 12 dello stesso D.L. n. 78) di fissare le sanzioni per la mancata dichiarazione dei redditi dal 240% al 480% (contro la precedente forchetta che andava dal 120% al 240%), con un aumento aggiuntivo di un terzo se prodotte all’estero (in pratica i due terzi dell’imposta o della maggiore imposta evasa). Per la mancata dichiarazione dei capitali, le sanzioni che andavano dal 5% al 25% sono passate ad una forbice compresa fra il 10% ed il 50%, considerando, inoltre, che tutto il patrimonio non dichiarato sia costituito da redditi sottratti a tassazione in Italia (mentre prima era solo un patrimonio che non scontava alcuna imposta). Questa manovra serve appunto ad evitare un effetto ‘Valentino Rossi’ sullo scudo, anche se credo che non possa avere una lunga vita poiché queste aliquote sanzionatorie sono in evidente contrasto con il principio di proporzionalità, sia a livello costituzionale italiano che della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Chiusa alla meno peggio la falla di cui sopra, restano però altre condizioni da soddisfare per poter aderire, e cioè che, alla data del 31.12.2008, le attività patrimoniali siano detenute al di fuori del territorio dello Stato e che siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero regolarizzate e rimpatriate se detenute in Stati dell’Unione europea ed in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (in pratica solo la Norvegia). Riassumendo: i patrimoni, mobiliari ed immobiliari detenuti nella Confederazione elvetica, nel Principato del Liechtenstein, nel Principato di Monaco, nel Principato di Andorra, nella Repubblica di San Marino, come pure in Islanda o in Vaticano (per citare quelli più significativi), dovranno necessariamente essere rimpatriati.

E qui si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di applicare ai capitali mobiliari il cosiddetto ‘rimpatrio giuridico’; in pratica i beni restano all’estero ma intestati ad una fiduciaria italiana, senza bisogno di un materiale trasferimento in Italia. Il problema che qui si pone è evidente e riguarda anche le modalità di rimpatrio, poiché il denaro e i titoli possono essere rimpatriati, ma non si capisce al momento se lo potranno essere anche alcune quote di hedge funds che non possono circolare in Italia perché non autorizzate. Ricordiamo che il rimpatrio al seguito tramite trasporto fisico attraverso una dogana non garantisce alcun anonimato, poiché bisogna obbligatoriamente fare una dichiarazione al passaggio che non è coperta da alcuna secretazione. Resta poi il problema degli immobili, soprattutto in Svizzera e a Monaco, che non potranno certo essere spostati fisicamente, ma dovranno essere o venduti o cartolarizzati, cioè conferiti in società le cui azioni saranno poi scudate. E qui la faccenda si complica. Al di là dei costi non indifferenti di queste operazioni di cartolarizzazione, ricordiamo che esistono, nei Paesi semmenzionati, anche delle normative che limitano la detenzione di immobili da parte di società nazionali o estere oltre al fatto che, a voler essere dei puristi, al 31.12.2008 le società che sarebbero oggetto di scudo non esistevano, perché create necessariamente a posteriori.

E se fossi uno zelante funzionario del Fisco italiano, in assenza di un’indicazione chiara di natura normativa o regolamentare, mi sentirei di contestare la validità dello scudo delle quote della società immobiliare neo costituita. Sembra quindi che la sola ipotesi valida sia quella della vendita, ma questo potrebbe causare dei problemi seri al mercato immobiliare, soprattutto svizzero, in un periodo di crisi come l’attuale. A Monaco forse un po’ meno, poichè esiste una lista d’attesa di coloro che per sfuggire al nuovo regime fiscale inglese sui ‘resident non domiciled’ hanno deciso di migrare nel Principato. Potrebbero anche migrare in Svizzera beneficiando del regime forfettario, ma dovrebbero soddisfarne i requisiti e poi, per esempio, non potrebbero più farlo a Zurigo, dove gli immobili posseduti da italiani sono sicuramente di grande valore, ma non esiste più la possibilità di beneficiare del regime privilegiato. Personalmente ritengo che, alla fine, gli immobili presenti in questi Paesi vengano semplicemente non scudati soprattutto da quei soggetti imprenditori in attività che corrono i maggiori rischi dall’adesione allo scudo stesso. E qui introduciamo il punto fondamentale della questione. Lo scudo riguarda soltanto i contribuenti persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate fiscalmente, residenti nel territorio dello Stato italiano. 

Sono escluse (come del resto nei primi due scudi) le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, gli enti commerciali e le società di capitali. Per queste però era stato previsto all’epoca dei precedenti provvedimenti un bel ‘condono tombale’ che copriva tutte le imposte dirette ed indirette.La ratio è semplice: se io sono un imprenditore in attività con un consistente capitale all’estero, è probabile che questo provenga non dall’eredità del solito zio d’America, ma da qualche peccatuccio fiscale commesso nella mia impresa. Mentre come persona fisica verrei coperto per il reato di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele, la mia impresa sarebbe completamente scoperta e quindi passibile di accertamento. A questo punto si aprono due scenari possibili: o nel corso del periodo previsto per lo scudo, che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010, verrà proposto anche un ‘condoncino di Natale’, oppure credo che l’appeal dello scudo presso i titolari di piccole e medie imprese italiane, anche in crisi di liquidità e con urgente bisogno di finanziamenti del socio imprenditore, sia molto basso. Probabilmente si preferirà farle fallire e ricominciare magari in un altro Paese (con i soldi non scudati), che rischiare una verifica in azienda (con buona pace della ripresa economica italiana tanto auspicata). L’ultimo problema riguarda proprio l’aspetto del segreto. Infatti, oltre al fatto che il novero dei reati coperti è esiguo (e non poteva essere altrimenti), un’importante differenza è che nel 2001-2002, all’epoca dello scudo uno e due, non esistevano ancora quelle norme contro il riciclaggio di denaro così invasive e riguardanti non solo le istituzioni finanziarie, ma anche i professionisti, soprattutto i commercialisti, gli avvocati e i notai. Che molti commercialisti sappiano della possibilità che i loro clienti siano evasori e utilizzino anche dei metodi di riciclaggio di questi capitali è altamente probabile.

A questo punto, uno scudo fiscale che faccia scattare dei controlli automatici presso le banche, le istituzioni finanziarie e le fiduciarie incaricate di raccogliere le dichiarazioni di rimpatrio e regolarizzazione (ricordo che le segnalazioni partono da programmi informatici che non sanno ancora distinguere un mafioso da un imprenditore che svolge un’attività onesta, ma che evade le tasse) finiranno per coinvolgere anche i professionisti del cliente che scuda. E siccome i contribuenti chiederanno consiglio sì alle banche, ma soprattutto ai professionisti circa l’opportunità dello scudo, credo che molti lo sconsiglieranno in sordina, proprio per evitare quache spiacevole conseguenza personale e professionale. La secretazione dei rapporti sarà quindi fortemente limitata dalla normativa antiriciclaggio in vigore che colpirà, come spesso fa, non i pericolosi criminali, ma la gente comune che evade le tasse. Sarà forse quest’ultima situazione che decreterà, in pratica, il fallimento dello scudo. E questo al di là dell’imponente campagna mediatica di terrore lanciata in grande stile in tutta Europa e che bersaglia alcuni Paesi considerati a torto paradisi fiscali e bancari, annunciandone la prossima estinzione e proponendo come unica soluzione quella dello scudo e del pentimento. Ma a proposito di questi media ignavi mi assumo la responsabilità di riprendere il sommo Poeta: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” e soprattutto aggiungo: rifletti bene a quello che farai. 



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