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13.11.2009 in Ticino Management - keywords: economia, fisco

Ma lo scudo, chi difende? Il rimpatrio

«Il rimpatrio giuridico è possibile», conferma l’avvocato Paolo Bernasconi. Di fatto è stata questa, nelle precedenti edizioni dello scudo, l’opzione adottata dalla grande maggioranza dei contribuenti con averi in Ticino

Come funziona? In pratica l’intermediario prende in carico le attività e le subdeposita a suo nome presso un qualunque intermediario residente o meno, che potrebbe benissimo coincidere con la banca o la fiduciaria nella quale il contribuente deteneva i valori stessi. Questa modalità era stata confermata da una presa di posizione dell’Associazione bancaria italiana, secondo la quale  una volta che il contribuente ha costituito il deposito presso l’intermediario italiano non assume rilevanza a questi fini la circostanza che la banca o l’intermediario italiano provveda poi a subdepositare le dette attività presso un intermediario estero. 

Anche l’Amministrazione fiscale italiana in occasione del primo Scudo aveva chiarito, nella circolare 9/2002, che “affinché si realizzi una ipotesi di rimpatrio è sufficiente che l’intermediario italiano assuma formalmente in custodia deposito o amministrazione o gestione le attività depositate o esistenti all’estero anche senza procedere al materiale afflusso nel territorio dello stato”. In pratica nel momento in cui prende in carico i valori l’intermediario italiano accende un contratto di subdeposito presso la banca o fiduciaria svizzera. Concretamente il contribuente potrà continuare a ‘gestire’ le sue attività anche se formalmente dovrà farlo dando istruzioni all’intermediario italiano. Il rimpatrio giuridico consente di mantenere all’estero delle attività che non potrebbero essere oggetto di rapporti di custodia o amministrazione in Italia. Il conto segretato: anonimato con molti ma.  Il rimpatrio giuridico non cambia però la natura del conto segretato, natura che pone vincoli a chi desidera mantenere l’anonimato. Le attività rimpatriate rimangono in un conto segretato che mantiene questo regime a patto che il conto segretato non abbia uscite o entrate se non quelle legate all’evoluzione degli averi. In pratica il cliente può prendere delle decisioni di investimento, se l’accordo con l’intermediario lo prevede, vendendo i titoli in portafoglio e comprandone altri o parcheggiando la liquidità. 

Il saldo del conto può aumentare per effetto di dividendi, cedole e capital gain, può crescere grazie a degli investimenti fortunati, così come può diminuire per delle minusvalenze e per le tasse pagate dall’intermediario per conto del contribuente. Ma se il cliente aggiunge qualcosa al conto o - caso più concreto - vuole liquidare parte dei suoi averi, il conto rimane segretato solo per l’importo residuo. Insomma, il contribuente italiano sembrerebbe dover scegliere fra la privacy e la possibilità di accedere ai propri soldi ‘rimpatriati’. Non è chiaro quindi quando e come il contribuente potrà ‘uscire allo scoperto’. In teoria chi volesse mantenere l’anonimato potrebbe dover tenere ad infinitum gli averi sul suo conto. Esiste il rischio che i conti segretati non restino tali? A dire il vero il comportamento del Fisco italiano nei confronti dei conti segretati fino a oggi non è stato dei migliori.  Quando nel 2007 venne resa efficace l’anagrafe dei conti, i conti segretati nati dallo scudo I e II sono stati poi inseriti in archivio alla stregua dei conti ordinari. In concreto, la riservatezza a suo tempo annunciata è venuta meno  anche se fu assicurato che l’inclusione nell’anagrafe dei conti non comportava la possibilità di un controllo dei contenuti del conto coperto da scudo. In effetti non si ha notizia, assicurano gli esperti, dell’utilizzo di queste informazioni nelle attività di indagine da parte della Agenzia delle entrate. E questa volta la legge definisce in modo chiaro che - comunque acquisite - le informazioni contenute in conti segretati non potranno essere utilizzate contro il contribuente.

La regolarizzazione. Con la regolarizzazione il contribuente si ‘costituisce’ e dichiara al fisco italiano il suo possesso degli attivi scudati. Lo svantaggio principale è la perdita di anonimato. I vantaggi sono due:

  1. gli attivi possono rimanere dove sono, e questo vale sia per attivi ‘mobili’ come prodotti finanziari, sia per i beni non rimpatriabili quali immobili, gioielli, opere d’arte o yacht. Non c’è bisogno di intestazione fiduciaria a terzi. 
  2. il contribuente può disporre liberamente di questi attivi, per esempio venderli in tutto o in parte o spostarli in un paese terzo (a quel punto anche in Svizzera).

La regolarizzazione è ammessa negli stati Ue e nei paesi indicati nella speciale ‘White List’ riportata nella circolare dell’Agenzia delle entrate italiana che non ha una relazione  necessaria e diretta con la più famosa White List Ocse. Imposte sui redditi maturati nel 2009. I redditi maturati nel 2009 su averi detenuti entro la fine del 2008 non sono gran cosa. Le obbligazioni hanno dato rendimenti irrisori. Le azioni sono cresciute, ma pochi ne hanno approfittato ottenendo dei capital gain. Parliamo quindi di somme pari a pochi millesimi sul valore totale dei titoli scudati. Ma questa potrebbe essere la classica buccia di banana sulla quale il contribuente potrebbe scivolare. Di cosa si tratta? Contestualmente alla dichiarazione riservata, il contribuente che effettua il rimpatrio deve pagare le imposte sui redditi maturati nel corso del 2009 dai valori scudati. Questi redditi possono essere calcolati in forma analitica applicando sulle plusvalenze (cedole e dividendi) le ritenute e imposte sostitutive che sarebbero state applicate in Italia oppure in forma presuntiva. Nella forma presuntiva non si entra nel merito dei prodotti da cui è composto, l’intermediario prende il valore totale dichiarato e applica a essi il tasso ufficiale medio (che è variato nel corso del 2009, scendendo dal 2,5% dei primi 20 giorni di gennaio fino all’1% dal 13 maggio in poi). Ottiene così un rendimento presuntivo annuo (circa l’1,4%) sul quale applica una aliquota speciale una tantum del 27%. Nel calcolo non è possibile sottrarre le minusvalenze maturate. Questo esenta il contribuente dall’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa fiscale relativa a redditi conseguiti nel 2009. Nella forma analitica invece vengono calcolati e tassati i redditi prodotti da ciascuna attività. Quale forma conviene scegliere? 

In linea generale: 

  • per obbligazioni e titoli che prevedono solo una tassazione alla fonte la dichiarazione presuntiva e quella analitica sono formalmente equivalenti;
  • per obbligazioni e titoli che prevedono anche o solo l’inserimento del cespite nel reddito totale del contribuente (e quindi l’inserimento nel modello Unico) è necessario optare per la presuntiva;
  • per immobili o beni che hanno prodotto un reddito (ad esempio per il loro affitto o prestito) andrebbe effettuata la dichiarazione analitica.



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