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13.11.2009 in Ticino Management - keywords: economia, fisco

Ma lo scudo, chi difende?

Lo ‘scudo fiscale’ nella sua terza versione, fortemente spinta con tutti i mezzi dal governo italiano, rappresenta una opportunità per molti, ma non per tutti. Molti sono ancora gli aspetti poco chiari e i dubbi relativi soprattutto a cosa accadrà alle somme rimpatriate e la concreta utilizzabilità dello scudo in una eventuale inchiesta fiscale o penale. Ticino Management propone una ‘guida’ per il contribuente italiano interessato ad avvalersene.

"Lo scudo deve riuscire”. Questa la parola d’ordine che circola a ogni livello in Italia. Dalle sanzioni devono arrivare diversi miliardi di euro per ridurre il debito pubblico a fine anno e dai capitali regolarizzati o rimpatriati deve provenire un solido flusso di ritenute su dividendi, interessi e capital gain. Su ogni fronte il governo è all’offensiva. Il linguaggio militare è opportuno perché l’impeto profuso da media e opinion leader pone il ragionamento sistematico, l’analisi dei casi, la logica fiscale giuridica e a volte il senso comune in secondo piano. 

La persona che - non avendo dichiarato sul quadro Rw della dichiarazione fiscale italiana la disponibilità o il trasferimento di capitali all’estero - può scegliere se fare un ragionamento di tipo ‘politico-emotivo’ e riflettere sulla tendenza dei governi a fare giustizia dell’evasione fiscale partendo per così dire ‘dal fondo’, cioè dai luoghi dove i proventi dell’evasione sono investiti, o fare un ragionamento tecnico analizzando con attenzione le opportunità e i rischi. Ed è a questo atteggiamento, un po’ controcorrente, che Ticino Management vuole dare un supporto. La possibilità di mantenere in Svizzera gli averi rimpatriati «è un dato di fatto», afferma Edward F. Greco, direttore dell’Istituto di diritto tributario del Centro di studi bancari, «alla Svizzera è preclusa la strada della regolarizzazione ma non quella del rimpatrio ‘virtuale’ o ‘giuridico’».  

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La piazza bancaria ticinese vedrà quindi accelerarsi quel processo che - venuti riducendosi i vantaggi dati dalla frontiera - ha messo al centro la competenza e la qualità complessiva del servizio di private banking e wealth management. Secondo alcuni osservatori questa volta non sarà solo la Svizzera la fonte principale di adesioni allo Scudo. Nelle precedenti due edizioni dello scudo il 71% delle regolarizzazioni e il 58% dei rimpatri provenivano dalla Svizzera. Ma questa volta potrebbero muoversi anche i patrimoni gestiti attraverso reti societarie, per esempio in Lussemburgo o nei veri paradisi fiscali. Si tratta di somme importanti con un ordine di grandezza superiore. «Lo scudo ter si inserisce in una tendenza di lungo termine che rende meno utili quelle strutture create negli anni ‘‘60 e ‘70 per difendere i patrimoni meno dal fisco e più da incognite politiche o per renderli più facilmente investibili a livello internazionale», spiega  Giancarlo Cervino del Centre for international fiscal studies di Lugano, e questo potrebbe alzare il controvalore medio delle somme scudate. Nelle precedenti edizioni dello scudo l’ammontare medio dei rimpatri era di 500 mila euro e per le regolarizzazioni era inferiore a 250 mila euro. 

L’aspetto tempo. Il tempo gioca a sfavore di tutti. «Io credo che presto il governo allungherà, in un modo o nell’altro, le scadenze. Questo sicuramente potrebbe portare a un maggiore successo dell’operazione», afferma Greco, socio dello studio legale tributario Fantozzi e associati di Lugano. In ogni caso al momento l’unico adempimento che deve assolutamente essere completato entro il 15 dicembre è il pagamento della ‘sanzione’ detta ‘imposta straordinaria’ pari al 5% del controvalore totale delle somme rimpatriate o regolarizzate. Se il processo di rimpatrio deve essere già impostato entro il 15 dicembre, alcune operazioni potranno essere perfezionate in un secondo momento. Il rimpatrio. Attualmente il rimpatrio è l’unica opzione aperta per chi detiene attività in Svizzera e in Liechtenstein. Il rimpatrio non è però una ‘seconda scelta’, anzi è la soluzione ideale per chi vuole aderire allo scudo mantenendo la riservatezza. Infatti il rimpatrio:

  • consente di evitare la compilazione del modulo Rw e l’auto-liquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo il rimpatrio;
  • permette l’accesso al regime di segretazione;
  • permette agli intermediari di liquidare, anche in modo forfetario, il reddito prodotto tra il 1° gennaio 2009 e la data del rimpatrio.

Il rimpatrio è ammesso solo per le attività “idonee a formare oggetto dei rapporti di custodia, amministrazione e gestione da parte degli intermediari”. Questo sembrerebbe escludere:

  • prodotti finanziari non trattabili in Italia (come certi tipi di hedge);
  • immobili;
  • opere d’arte, yacht, gioielli.

Quali soluzioni trovare per questi asset?  Per i prodotti finanziari l’unica soluzione alla loro liquidazione è optare per il rimpatrio giuridico, senza smobilizzazioni. 

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«Per gli immobili la situazione è delicata poiché l’Amministrazione fiscale italiana ha confermato che quelli detenuti in Svizzera non sono regolarizzabili. Per leggi interne sono anche non facilmente cartolarizzabili. Inoltre, i contribuenti che detengono questi immobili potrebbero essere individuati facilmente con attività investigative», fa notare Giancarlo Cervino, storico collaboratore di Ticino Management sulle questioni fiscali, «a questo punto il contribuente potrebbe non regolarizzare l’immobile rimpatriando invece altri valori. In alternativa il contribuente potrebbe vendere l’immobile e scudare il ricavato, oppure se si tratta di proprietà detenuta da lungo tempo, decidere di dichiararlo in Italia incorrendo nelle vecchie sanzioni amministrative che sono sempre inferiori alle nuove modificate a partire da quest’anno». Per gli yacht è teoricamente possibile rimpatriare giuridicamente l’imbarcazione iscrivendola al registro navale italiano, ma l’operazione è molto onerosa in quanto il registro richiede degli standard minimi (per esempio in termini di personale assunto a tempo pieno e di retribuzione) molto costosi. Per le opere d’arte il rischio della regolarizzazione è un sequestro o un vincolo alla vendita posto dalla Soprintendenza per motivi artistici. Si può scegliere la strada della ‘cartolarizzazione’. In pratica cedere questi beni a un veicolo che emette delle quote rimpatriabili. Anche questa operazione può essere perfezionata con calma, ma è essenziale ottenere in tempo una perizia in modo da valutare con esattezza il controvalore scudato e l’ammenda del 5% da pagare. 

Una volta deciso per il rimpatrio cosa bisogna fare? Il meccanismo previsto dallo Scudo ter è il seguente:

  1. il contribuente contatta una banca residente o la stabile organizzazione italiana di una banca estera (anche svizzera), una Sgr, una Sim, un Agente di cambio, una Fiduciaria oppure le Poste italiane, e accende un contratto di amministrazione del risparmio o custodia o gestione patrimoniale. 
  2. il contribuente presenta una dichiarazione riservata nella quale elenca in modo analitico e preciso, valorizzandole, le attività che vuole trasferire in amministrazione o deposito all’intermediario e procede al trasferimento delle attività presso l’intermediario.
  3. l’intermediario verifica la dichiarazione riservata senza obbligo di controllare se le attività in essere erano detenute dal contribuente prima del 1° gennaio 2009. Questo aspetto è infatti autocertificato dal contribuente.
  4. l’intermediario calcola l’imposta relativa al trasferimento e l’imposta dovuta sugli utili maturati nel corso del 2009 e, ottenuto il controvalore, provvede a versarla in forma anonima al Fisco.

Cosa significa ‘detenute entro il 2008’? Per poter essere scudata, l’attività deve essere stata nelle disponibilità del contribuente prima del 1° gennaio 2009. Tocca al contribuente documentarne il possesso in modo che risulti convincente per l’intermediario. Per immobili, oggetti e azioni di società non quotate tutto questo è chiaro. Ma cosa accade se parliamo di titoli quotati? Con realismo l’Agenzia delle entrate ha affermato che si considerano scudabili anche attività acquistate nel corso del 2009 ma per così dire ‘figlie’ di attivi detenuti precedentemente. Per esempio 100 mila euro di obbligazioni comprate nel 2009 utilizzando i proventi della vendita di azioni detenute del 2008.  L’importante è che il controvalore dei titoli ‘figli’ non ecceda quello dei titoli ‘madre’. Poniamo che un investitore voglia scudare un pacchetto di azioni comprate a 100 mila euro nel gennaio 2009 vendendo un identico controvalore di titoli acquistati nel 2008. Se le azioni in questione oggi valgono 150 mila euro è possibile scudarle per 150 mila euro.

 




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