22.07.2011
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Attualità - keywords: inchiesta, risparmio gestito
Quante leggi per il gestore indipendente: le esenzioni
Le esenzioni non sono molte e riguardando in primis la dimensione del capitale gestito: come osserva Daniel Rempfler, «sono esenti dalla maggior parte delle previsioni della Direttiva gli ‘Small fund manager’, ossia i manager che gestiscono fondi di investimento alternativo il cui patrimonio è inferiore a 100 milioni di euro o 500 milioni se non utilizzano la leva finanziaria ed hanno un periodo di lock-up di almeno 5 anni.
La nuova normativa europea inoltre non si applica al manager che gestisce uno o più fondi d’investimento alternativi il cui unico investitore è un il manager stesso, o l’impresa madre, o una consorella. Inoltre, per quanto riguarda la sfera propriamente legata all’attività svolta dal gestore, sono esenti dalla Direttiva Aifm tutti quei soggetti che svolgono solamente l’attività di portfolio management senza fornire anche il servizio di risk management, e viceversa, oppure svolgono solamente le attività ‘secondarie’, tra cui la semplice amministrazione del fondo».

Un esenzione de facto riguarda il ruolo dell’advisor (vedere box) che non è contemplato dalla Direttiva. L’advisor deve però limitarsi a dare dei consigli o generali sull’asset management del prodotto o specifici per una parte del portafoglio gestito.
Un’ulteriore interessante esenzione che, come sottolineato da Marianne Volonté Rüeger, «si può ricavare dall’interpretazione della normativa, riguarda la differenza fra collocamento (si parla di distribuzione solo per i prodotti destinati al mercato retail) ‘attivo’ e per così dire ‘passivo’. Semplificando: un prodotto di investimento collettivo non può essere promosso in maniera attiva nell’Unione europea senza le autorizzazioni del caso, ma nulla impedisce per fortuna a un investitore istituzionale di sceglierlo e metterlo in portafoglio».
I requisiti della Direttiva. Che cosa chiede la Direttiva Aifm al gestore di un paese terzo di un fondo non Ucits che intende gestire fondi di investimento alternativi dell’Ue e/o commercializzare i fondi alternativi che gestisce nell’Unione europea? I requisiti sono diversi e molteplici, quelli più importanti sono sostanzialmente di tre livelli:
• requisiti ‘di contesto’ relativi alla cooperazione fra il paese terzo dove è stabilito il gestore di fondi alternativi, lo Stato membro (dell’Ue) di riferimento e lo Stato membro dove il fondo viene commercializzato a livello di scambio di informazioni di natura fiscale, ai fini della legge antiriciclaggio e della sorveglianza sistemica riguardo l’applicazione della direttiva stessa;
• requisiti ‘same rules, same procedures’ relativi al riconoscimento delle leggi e delle procedure cui il gestore è sottoposto nel suo paese dall’Autorità di sorveglianza, le quali devono essere equivalenti a quelle in essere nell’Ue;
• requisiti individuali posti in capo al gestore dall’autorità di sorveglianza del suo paese (nel caso svizzero la Finma).
Requisiti di contesto.«Le premesse di contesto riguardano l’adeguatezza del quadro normativo del paese in cui il gestore ha sede», illustra Morys Cavadini, «e comportano quindi sia un processo normativo teso a trasporre nella legislazione nazionale quanto previsto e richiesto dalla direttiva Aifm, sia un processo diciamo ‘diplomatico’ teso a farle riconoscere all’estero».
Devono esistere ‘appropriati meccanismi di cooperazione’ tra le autorità competenti dello Stato membro di riferimento, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del fondo di investimento europeo interessato e le autorità di vigilanza del paese terzo in cui il gestore del fondo è stabilito, al fine di assicurare quantomeno un efficace scambio di informazioni che consenta alle autorità competenti di esercitare le loro funzioni in conformità della direttiva.
Nel paese non Ue in cui il gestore del fondo di investimento alternativo è stabilito devono esistere standard normativi e prassi analoghe a quelle vigenti in Europa in materia di legislazione anti-riciclaggio; in altre parole, il paese terzo dove è stabilito il gestore non deve essere catalogato come paese o territorio non cooperativo dal Fatf/Gafi (Gruppo di azione finanziaria in materia di riciclaggio di denaro).
Tra il paese non europeo e quello che deve rilasciare l’autorizzazione deve esistere altresì un accordo che rispetti pienamente le norme di cui all’articolo 26 del Modello di convenzione fiscale dell’Ocse e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali. «Questo potrebbe di primo acchito sembrare un ostacolo, ma la Svizzera, dopo la decisione del Consiglio federale del marzo 2009 sull’estensione dell’assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo lo standard dell’Ocse, ha concluso con oltre 30 Paesi corrispondenti negoziati ed è quindi uscita dalla lista ‘grigia’ dei Paesi non cooperativi, e ritengo che non dovrebbe incontrare problemi particolari», afferma Cavadini, docente al Centro di Studi Bancari di Vezia. Potrebbero crearsi delle difficoltà solo qualora nel 2015 la Svizzera non avesse ancora firmato e ratificato accordi con uno o l’altro dei Paesi membri Ue.
Requisiti per il gestore europeo.La Direttiva chiede al gestore di rispettare dei parametri minimi di capitalizzazione: ad esempio, nel caso di fondi alternativi gestiti internamente, il capitale iniziale deve ammontare ad almeno 300 mila euro; quando, invece, è nominato un gestore di fondi alternativi esterno questo gestore deve avere un capitale iniziale di almeno 125 mila euro, oppure, ancora, quando il valore dei portafogli del fondo di investimento alternativo supera i 250 milioni di euro il gestore dei fondi deve fornire un importo supplementare di fondi propri pari al 2% con un tetto massimo di 10 milioni di euro. La Direttiva chiede inoltre un’adeguata organizzazione interna sia a livello di risk management sia a livello amministrativo e contabile e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno sia a livello di risorse umane e tecniche adatte per la buona gestione ed «entra molto nel dettaglio anche delle politiche e prassi remunerative degli alti dirigenti e, in generale, del personale qualificato del gestore del fondo di investimento alternativo, che devono riflettere e promuovere una gestione sana ed efficace del rischio e non devono incoraggiare un’assunzione di rischi non coerente con i profili, con il regolamento o i documenti costitutivi del fondo di investimento alternativo che gestiscono», nota Cavadini. La Direttiva Aifm pone - a livelli diversi - dei requisiti di comunicazione obbligatoria sia alle autorità sia ai clienti dei fondi stessi. Limiti di natura prudenziale sono posti al livello di leva finanziaria, mentre molta attenzione è stata data anche a una valutazione esterna indipendente sul valore reale del patrimonio del fondo e sul ruolo della banca depositaria la quale assume una responsabilità molto chiara ed ampia ed alla quale, proprio per questa posizione, non può esser delegata la gestione del portafoglio o la gestione del rischio del fondo di investimento alternativo.
L’adeguamento della Licol.Come può un’autorità di vigilanza di un paese facente parte dell’Ue valutare se questi e altri parametri sono rispettati da un gestore che si trova oltre i suoi confini? Ovviamente non può. L’autorità di questo paese Ue concederà l’autorizzazione a un operatore residente in un paese terzo solo se l’operatore avrà un’autorizzazione rilasciata da un’autorità di sorveglianza che opera sulla base di regole e procedure simili a quelle che vigono in ambito comunitario.
Il paese terzo, nel nostro caso la Svizzera, deve disporre di un’autorità di vigilanza in grado di sottoporre il fondo o il gestore allo stesso tipo di sorveglianza prevista dalla legge europea per un gestore di fondi europeo. E qui iniziano i problemi perché, come la Finma ha sottolineato già da tempo, la normativa svizzera in materia, la Licol, deve essere adeguata a quanto prevede la Aifm.

«Grazie alla sollecitazione della Finma, il governo svizzero si è mosso per tempo», commenta Rossetti. In marzo, prima ancora che fosse definito nei dettagli il contenuto della Direttiva, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento delle finanze di elaborare un avamprogetto per adeguare la Licol, che attualmente non considera i fondi alternativi. «Oggi», chiarisce Roberta Poretti Schlichting, «l’associato Asg che svolga congiuntamente l’attività di gestione patrimoniale rivolta a clientela privata, ed al contempo gestisca fondi, qualora richieda alla Finma l’autorizzazione per il suo ruolo si trova confrontato con una ‘zona grigia’, in attesa dell’applicazione delle nuove normative. La Finma infatti considera la posizione di un operatore quando la gestione di strumenti collettivi sia prevalente rispetto alle altre attività. Ma in effetti questa è la situazione di una ridotta minoranza. L’impatto concreto potrà essere valutato quando conosceremo il testo della legge e lo avremo condiviso con gli associati, così da effettuare le eventuali osservazioni e prendere posizione al riguardo. Comunque, per un associato Asg già sottoposto a sorveglianza in quanto manager di un prodotto Ucits, le cose non dovrebbero cambiare molto».
«Così come la Licol è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 per adeguare la legislazione svizzera in materia di fondi d’investimento alla terza versione della direttiva europea Ucits, la necessità di sottoporre a revisione la Licol risiede ora nel bisogno di adeguarsi non solo alla nuova versione (la quarta) della direttiva Ucits, che esplicherà i suoi effetti già da quest’estate, bensì anche e soprattutto alla direttiva Aifm e dunque permettere ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi elvetici di adattarsi agli sviluppi internazionali ed in particolare di accedere al mercato europeo dei fondi di investimenti alternativi», spiega Cavadini, «l’avamprogetto dovrebbe essere presentato, stando ad un comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze del marzo scorso, entro l’estate».
Ma i gestori sorvegliati da Finma in Ticino sono solo una dozzina e in Svizzera 90 su 2000/2600. Gli altri? «Purtroppo da circa 6 mesi la barra si è alzata tantissimo e le prossime richieste di sorveglianza dovranno essere ancora meglio documentate e i requisiti potranno risultare più stringenti per diversi aspetti, come la separazione delle funzioni, il risk management e la corporate governante in generale», prevede Marianne Volonté Rüeger.
Circola infatti il timore che la Svizzera o vorrà fare come al solito la ‘prima della classe’, aggiungendo ai requisiti previsti dalla direttiva europea uno Swiss finish, un ulteriore strato di requisiti più stringenti, oppure sarà costretta a farlo per rispondere ai requisiti posti dai partner europei. Raffaele Rossetti è cauto: «Chi vorrà chiedere l’assoggettamento alla Finma e l’autorizzazione a operare nell’Unione europea dovrà dotarsi di strutture e risorse e sistemi di qualità simili a quelli degli asset manager ‘puri’, anche se di fatto il collocamento presso terzi rappresenta solo una parte della sua attività».
Ma a questo punto a un gestore non converrebbe addirittura ‘saltare il fosso’ e chiedere lo status di commerciante in valori mobiliari? «Certamente ottenere questo status significherebbe poter chiedere con facilità nel 2015 il Passaporto europeo per i fondi alternativi e per gli Ucits. Si tratta infatti di uno status analogo a quello di istituto bancario. C’è comunque un abisso fra il costo e la complessità delle procedure richieste attualmente dalla Finma per un gestore che svolge attività di asset management e quelle necessarie per divenire commerciante in valori», sottolinea Daniel Rempfler, che ha proposto a qualche cliente di valutare questa opzione.