12.05.2011
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Attualità - keywords: inchiesta, brevetti
Proteggere l’innovazione
Anche in Svizzera, Paese da record in termini di brevetti per abitanti, le piccole e medie imprese trascurano di proteggere le loro innovazioni, rischiando così di perdere spazi di mercato.
di Marzio Molinari e Elena Steiger
Il brevetto - assieme al marchio e al design - è un bene immateriale ma centrale per l’attività di un’impresa. Molto spesso però le stesse imprese, in particolare quelle più piccole, non sono consapevoli della necessità di tutelare il loro capitale intellettuale. Secondo studi realizzati dall’Università di San Gallo e dai Politecnici federali di Zurigo e Losanna, due Pmi su tre ammettono di non proteggere attivamente le loro innovazioni e creazioni per evitare contraffazioni e nella maggior parte dei casi ammettono di non conoscere gli strumenti a loro disposizione.
Per questo l’Istituto federale della proprietà intellettuale (Ipi) - che ha sede a Berna, dove è stato fondato nel 1888 e presso il quale lavorò anche da giovane Albert Einstein - ha lanciato già nel 2007 una campagna per sensibilizzare le Pmi sul tema.
«Vogliamo che le aziende siano consapevoli dei rischi e delle opportunità legati ai brevetti - oltre che ai marchi e al design - e che di conseguenza adottino le strategie di protezione più adatte», spiega Alban Fischer, responsabile del settore brevetti dell’Ipi, «per questo abbiamo rielaborato il nostro materiale informativo adeguandolo alle esigenze delle Pmi. Inoltre è stato introdotto un servizio che prevede la cosiddetta ‘ricerca assistita’. In pratica l’azienda, con un investimento limitato, può eseguire una ricerca con l’assistenza di uno dei nostri esperti e chiedere ragguagli sulle possibilità di protezione. Si tratta di una formula che sta conoscendo un successo crescente e si sta dimostrando vincente».
La Svizzera, nel confronto internazionale, si pone ai vertici per l’attività nel campo dei brevetti. Particolare rilievo hanno nelle statistiche i cosiddetti ‘brevetti triadici’, ossia quelli che contemporaneamente sono depositati presso l’Ufficio europeo dei brevetti e l’Ufficio giapponese dei brevetti e l’Us Patent & Trademark Office. In base a questa definizione, il numero di brevetti svizzeri rappresenta l’1,8% dei brevetti di tutta l’area Ocse; ma se la cifra viene rapportata alla popolazione, la Svizzera si rivela il paese dell’Ocse più attivo in questo ambito. «La Svizzera non dispone di grandi risorse naturali: solo promuovendo l’innovazione e proponendo prodotti e servizi di elevata qualità è possibile garantire il benessere cui siamo abituati», sostiene Fischer, «allo stesso tempo proprio il benessere che c’è nel nostro Paese consente alle aziende di investire tempo e denaro nelle innovazioni. Inoltre in Svizzera è diffusa la convinzione, fondata sull’esperienza, che il singolo individuo possa cambiare le cose e che con una buona idea, una buona gestione e un po’ di fortuna si possa raggiungere il successo e arricchirsi».
Il brevetto. La proprietà intellettuale insomma è il ‘petrolio trasparente’ dell’economia svizzera. Ma di cosa si tratta esattamente? Un brevetto è un titolo di protezione rilasciato dallo Stato per un’invenzione tecnica. In senso giuridico un’invenzione è una soluzione a un problema tecnico, sia essa un prodotto o un procedimento. Per essere brevettabile un’invenzione deve soddisfare tre condizioni di base:
-applicabilità industriale: l’invenzione deve essere utilizzabile industrialmente, realizzabile e ripetibile;
-novità: un’invenzione è nuova se non appartiene allo stato della tecnica. Appartiene allo stato della tecnica qualsiasi nozione accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima della data di deposito. Un’invenzione divulgata ovunque e in qualsiasi forma prima del deposito non è più brevettabile;
-attività inventiva: per un esperto del settore l’invenzione non deve derivare in modo evidente dallo stato della tecnica.
«Poiché in Svizzera l’Ipi non verifica d’ufficio i criteri della novità e dell’attività inventiva nel quadro della procedura d’esame nazionale, si consiglia di effettuare una verifica in merito. Chi vuole depositare un brevetto può chiedere all’Ipi di eseguire una ricerca relativa alla domanda di brevetto svizzero che posiziona l’invenzione nel contesto mondiale sotto il profilo dello stato della tecnica. Una verifica in tal senso è possibile anche ricorrendo ai servizi di uno specialista, oppure a motori di ricerca online e a banche dati brevettuali quali Espacenet o Swissreg», spiega Fischer.
Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di escludere gli altri dall’utilizzo a fini commerciali della sua invenzione. Il titolare è libero di trasferire questo diritto a terzi vendendo il brevetto o tramite contratti di licenza. La protezione conferita da un brevetto vale unicamente nei Paesi in cui questo è stato registrato e in cui è in vigore. In linea di principio oltre i confini del territorio in cui l’invenzione è protetta chiunque può accedere all’invenzione liberamente e senza conseguenze.
«In Svizzera è possibile proteggere un’invenzione per una durata massima di 20 anni dalla data di deposito. In via eccezionale, ossia se un prodotto sottostà ad un’altra legge, per esempio al ‘controllo dei medicamenti’, la validità del brevetto può essere prolungata tramite il rilascio di un certificato protettivo complementare previsto per medicinali o prodotti fitosanitari. Allo scadere del termine di protezione l’invenzione diventa di proprietà comune e può essere utilizzata liberamente», illustra Fischer.
La procedura in Svizzera. In Svizzera l’Ipi rappresenta il punto di partenza per la protezione dei brevetti a livello nazionale e in parte anche a livello internazionale. Esso sottopone a verifica le domande di protezione e concede e amministra i titoli di protezione industriale in Svizzera. «Non appena la domanda perviene all’Ipi, vengono esaminati gli atti tecnici per verificare se tutti i requisiti per l’attribuzione di una data di deposito sono rispettati e se è il caso viene rilasciato un certificato di deposito con la data. La data di deposito è molto importante, soprattutto nel caso in cui due parti sviluppino contemporaneamente la stessa invenzione: il brevetto è rilasciato alla parte che deposita per prima la domanda. Al momento dell’attribuzione della data di deposito inizia a decorrere il termine di priorità: vi sono dodici mesi di tempo per depositare una domanda all’estero», spiega Fischer.
Diciotto mesi dopo il deposito la domanda viene pubblicata. In genere l’esame relativo al contenuto viene eseguito da tre a quattro anni dopo il deposito della domanda. Questa scadenza può comunque essere abbreviata, qualora ciò fosse necessario. Se alla fine della procedura d’esame il brevetto viene rilasciato, la protezione dell’invenzione decorre già dalla data di deposito della domanda. Al momento del rilascio del brevetto il titolo svizzero viene iscritto nel Registro svizzero dei brevetti e il fascicolo del brevetto viene pubblicato.
Nel 2010 all’Ipi sono state sottoposte 2192 domande di brevetto svizzero, 92 delle quali provenienti dal Ticino. Nello stesso anno sono stati rilasciati 768 brevetti svizzeri, 36 dei quali su domande provenienti dal Ticino.
All’estero. Una possibilità per proteggere un’invenzione all’estero è costituita ovviamente dal deposito di una domanda di brevetto nazionale direttamente nel paese interessato. Una seconda possibilità, in virtù della Convenzione sul rilascio di brevetti europei, è di ottenere con una sola procedura una protezione in 38 paesi, compresi la Svizzera e il Liechtenstein. In questo modo è possibile ottenere un brevetto sottoposto a un esame approfondito. Per le domande di deposito europee, infatti, i criteri della novità e dell’attività inventiva vengono verificati d’ufficio. Le domande di brevetto europee possono essere inoltrate all’Ufficio europeo dei brevetti (Ueb) a Monaco di Baviera, alla sua seconda sede a L’Aia oppure, se il richiedente o la sua azienda hanno sede in Svizzera o nel Liechtenstein, anche all’Ipi.
Nel 2009 sono state depositate presso l’Ufficio europeo dei brevetti quasi 6mila domande di brevetto europeo provenienti dalla Svizzera (l’1,3% provenienti dal Ticino). Dalla Confederazione sono arrivate circa il 4% delle richieste complessive (che sono state circa 134mila): in testa figurano Stati Uniti (25%), Germania (18%) e Giappone (15%). Per avere un’idea dei settori più rappresentati è interessante scorrere l’elenco delle aziende che hanno depositato più richieste di brevetto europeo, elenco che è guidato dalla Philips (2556 domande), seguita da Siemens (1708), Basf (1699), Samsung (1337), Bosch (1284), Lg Corp. (1221), Panasonic (1020), Qualcomm (969), Toyota (926) e Sony (913).
Una terza possibilità per tutelarsi all’estero è data, grazie al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Pct), dalla domanda internazionale (o deposito Pct) presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi), con la quale si può chiedere una protezione brevettuale in più di 140 paesi.
L’Ompi trasmette il deposito agli uffici brevetti dei paesi che il richiedente ha scelto: se il deposito soddisfa le condizioni poste, queste autorità rilasciano poi il brevetto. La procedura Pct ha quindi gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli Stati designati: il Pct non elimina dunque la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo Stato, ma ne facilita la messa in opera, per mezzo di una domanda unica.
Dei circa 95mila brevetti attualmente in vigore in Svizzera il 92% è costituito da brevetti europei e l’8% da brevetti svizzeri.
«La procedura nazionale è vantaggiosa se sono designati solo pochi Paesi, ad esempio la Svizzera, la Germania e l’Austria. Numerose Pmi e numerosi depositanti individuali scelgono la procedura nazionale perché è meno costosa e più semplice e perché entro un anno dal deposito possono comunque depositare una domanda di protezione per la stessa invenzione in altri Paesi oppure presso l’Ueb o l’Ompi. Un altro grande vantaggio è che l’ufficio dei brevetti nazionale è più vicino al richiedente: per qualsiasi chiarimento basta una telefonata. Inoltre bisogna considerare il caso di alcuni prodotti speciali che vengono realizzati solo in un numero limitato di Paesi, come le turbine per le centrali elettriche, per esempio, prodotte solo in Svizzera, Stati Uniti, Svezia e Giappone: in questo caso la richiesta di una protezione solo in alcune nazioni ha una sua ragion d’essere», spiega Fischer.
La sensazione che l’imprenditore ha spesso è che sia difficile proteggere un brevetto nel continente asiatico, anche se «per quanto riguarda la proprietà intellettuale l’Asia è una regione molto eterogenea», precisa Fischer, «in Giappone, per esempio, il livello di protezione è alto. Anche in Corea del Sud il numero di domande di brevetto depositate è elevato (maggiore rispetto all’Europa). La Cina negli ultimi anni è diventata la nazione leader quanto a numero di domande di brevetto depositate: l’economia del Paese si è trasformata da industria delle imitazioni a industria innovativa e autonoma e la consapevolezza circa l’importanza della protezione brevettuale continua a crescere. In India invece continua a dominare lo scetticismo e l’attuazione dei diritti della proprietà intellettuale risulta difficoltosa».
Costi e tutela dei diritti.Quanto costa proteggere un brevetto? «In Svizzera depositare un brevetto costa 200 franchi. Dopo circa 2-3 anni si aggiungono altri 500 franchi per l’esame e a partire dal quinto anno è dovuta una tassa annuale che inizialmente ammonta a 100 franchi, per salire poi a 310. Si aggiungono poi i costi per un consulente in brevetti, che possono ammontare a diverse migliaia di franchi. Rivolgersi ad un consulente in brevetti non è obbligatorio, ma consigliato», sintetizza Fischer.
I costi maggiori sono successivi al rilascio del brevetto: da quel momento infatti il suo titolare è responsabile per imporre il diritto di protezione, accertare la presenza di eventuali violazioni e adottare le misure necessarie.
Se si giunge sino al punto di procedere per vie legali contro chi viola il brevetto, va detto che «in Svizzera i contenziosi sono valutati da un tribunale cantonale (un tribunale federale speciale è previsto per il 1° gennaio 2012), e quindi i casi sono risolti con competenza e quasi sempre in maniera relativamente poco onerosa», spiega Fischer, «all’estero la situazione può essere diversa: negli Stati Uniti, per esempio, il ricorso a un tribunale può comportare costi elevati, mentre in altri Paesi il livello di protezione è molto basso o addirittura inesistente. Un consulente in brevetti competente può essere d’aiuto e sviluppare la strategia di protezione più adatta in collaborazione con il richiedente.
È altresì importante ricordare che si può essere coinvolti in un contenzioso anche senza essere titolari di un brevetto. Anche chi non intende acquisire diritti di protezione dovrebbe quindi informarsi sulla situazione giuridica prima di lanciare un nuovo prodotto, al fine di assicurarsi che l’invenzione non sia già stata brevettata da qualcun’altro».